Il Ministero dell’Economia e Finanze ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di decreto ministeriale per l’attuazione del registro dei cambiavalute di “valuta virtuale”.

Il Ministero in questa pagina invita a trasmettere opinioni e considerazioni sullo schema di decreto ministeriale.

Il termine per inviare segnalazioni è il 16 febbraio 2018.

Nello schema si estende l’obbligo di iscrizione nel registro anche agli “operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità.”.

Si tratta di un’estensione dei soggetti obbligati non prevista originariamente nella norma di delega e che potrebbe dissuadere e frenare l’utilizzo delle criptovalute in Italia.

Abbiamo preparato un testo da inviare in cui si evidenziano i dubbi e le perplessità (sia in termini giuridici sia per lo sviluppo del settore) che puoi utilizzare inviandolo via email all’indirizzo del Dipartimento del Tesoro.

COPIA E INCOLLA IL SEGUENTE TESTO E MANDALO A  dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

 

Al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

 

Oggetto: Consultazione pubblica sul decreto ministeriale di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141

Con riferimento alla predisposizione del decreto ministeriale di cui in oggetto relativo al registro dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale si evidenzia quanto segue.

L’art. 2, 2° comma, ultimo periodo, dello schema di decreto estende l’applicabilità dell’obbligo di iscrizione nel registro a “gli operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità”.

Tale estensione non è prevista nel decreto legislativo 141/2010 e soprattutto equipara chi si limita ad accettare pagamenti in valuta virtuale ai soggetti che professionalmente esercitano attività relative a tali valute. L’obbligo di iscrizione e tale equiparazione, con la previsione di sanzioni in caso di mancata registrazione, potrebbero dissuadere gli operatori commerciali ad accettare tale tipologia di pagamenti, con ciò frenando un potenziale settore di crescita economica del Paese.

Oltre a quanto sopra sembra che la nozione di “operatori commerciali” non consente una precisa individuazione dei soggetti obbligati, potendo quindi ingenerare dubbi applicativi della normativa.

Si suggerisce, pertanto, di modificare lo schema di decreto ministeriale in oggetto eliminando all’art. 2, 2° comma, il periodo seguente: “gli operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità”.

Distinti saluti

 

 

Se vuoi copia il testo sopra ed usa il seguente link per avere una email precompilata (incolla poi il testo all’interno del corpo della email ed inviala).

INVIA EMAIL AL MINISTERO

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